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Lo statuto dell'associazione
TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art.1
È costituita mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata
ASSOCIAZIONE ITALIANA MOWAT WILSON (AIMW).
Art.2
La sede sociale dell'Associazione Italiana Mowat Wilson è in Reggio Emilia, Via
Carducci n. 12 . Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia
che all’estero.
Art. 3
L’associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei
limiti della legge n° 266 del 1991 delle leggi regionali, statali e dai principi
generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 4
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione
stessa.
Art. 5
L’associazione può avvalersi dell’opera di un COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA,
in qualità di organo che svolge compiti di consulenza, la collaborazione del quale
conferma l’opportunità che genitori e medici camminino insieme per il progresso
nello studio e nella cura della patologia e dei sintomi ad essa correlati.
Art. 6
L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma
del presente statuto.
TITOLO SECONDO
SCOPI
Art. 7
L’associazione persegue il fine della solidarietà sociale con l’assenza di ogni
finalità di lucro, svolgendo la propria attività gratuita a favore delle persone
affette dalla sindrome di Mowat Wilson e delle loro famiglie. Si propone di:
· Promuovere in campo
sociale, politico e scientifico tutte le iniziative per la diagnosi e la ricerca
delle cure più idonee della sintomatologia relative alla malattia genetica Mowat
Wilson;
· Fornire supporto
alle famiglie con riunioni, scambi di esperienze creare una banca dati sulla malattia
cercando e mettendo in contatto le famiglie con bambini affetti dalla malatta di
Mowat Wilson perchè non si sentano più soli ed isolati ma che trovino nell'associazione
un punto di riferimento valido;
· Informare e sensibilizzare
la cittadinanza sulla malattia MOWAT WILSON , sulla nascita dell'Associazione Mowat
Wilson, sugli scopi che si prefigge e sulle attività organizzate per il conseguimento
delle proprie attività;
· Incoraggiare la
preparazione di personale specializzato per la diagnosi, cura e la riabilitazione
attraverso l'istituzione di borse di studio,aventi l'obiettivo di scoprire maggiori
informazioni al fine di predisporre un programma idoneo, sia per una cura corretta
dei sintomi connessi alla malattia di Mowat Wilson, che per lo sviluppo cognitivo
e fisico delle persone affette da questa patologia;
·
Promuovere e patrocinare iniziative scientifiche
(Convegni, gruppi di studio, workshop, ecc.) nel campo della malattia di Mowat Wilson;
·
Patrocinare, promuovere, curare qualsiasi
iniziativa o attività opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire
lo scopo anzidetto;
·
Raccogliere fondi atti al finanziamento
di tutte le iniziative precedentemente elencate;
· Creare una rete
di consulenti formata da medici, ricercatori, operatori sanitari, interessati alle
problematiche legate alla patologia Mowat Wilson al fine di conseguire una migliore
assistenza generale;
· Favorire la diffusione
delle informazioni e delle conoscenze di questa malattia sia attraverso Internet
che attraverso proprie pubblicazioni;
·
Raccogliere, per un’ampia divulgazione
al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della
malattia genetica Mowat Wilson;
·
Promuovere la collaborazione con Enti
Pubblici, Istituzioni Scolastiche per la divulgazione della malattia di
Mowat Wilson;
· Promuovere la collaborazione
con altre associazioni, nazionali ed internazionali, aventi analoghi scopi e finalità.
L’associazione può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali
nonché attività accessorie in quanto integrative di quelle istituzionali.
TITOLO TERZO
I SOCI
Art.8
Possono essere soci dell'Associazione di Volontariato Mowat Wilson tutte le persone
fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà
e che intendono partecipare alle attività sociali.
Art. 9
Possono essere soci dell’Associazione di Volontariato le persone con la malattia
genetica Mowat Wilson i loro familiari e parenti e tutte le persone fisiche che
ne condividono le finalità e che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono
partecipare alle attività sociali. Essi hanno il diritto di voto e sono eleggibili
alle cariche sociali.
Art. 10
L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio
Direttivo
Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego
è possibile presentare ricorso all'Assemblea.
Art.11
I soci aderenti all'Associazione, nel rispetto del principio della democraticità,
hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo e di partecipare a tutte le
attività dell’associazione.
Spettano ad essi anche i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi
e dallo statuto.
Art.12
I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e
gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento
degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute
per l'attività prestata. I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati,
dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.
Art.13
Il rapporto associativo si scioglie per recesso, per esclusione, per decadenza o
per decesso del socio:
a. il recesso diviene efficace sei
mesi dopo la relativa comunicazione;
b. l'esclusione può essere disposta
dal Consiglio Direttivo per comportamento del socio ritenuti contrastanti con le
finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
c. la decadenza del socio viene dichiarata
dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata
dall'Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.
TITOLO QUARTO
GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 14
Sono organi dell’associazione:
· l'Assemblea degli
associati;
· il Consiglio Direttivo;
· il Presidente.
Art. 15
L'ASSEMBLEA è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti
da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Alla assemblea compete:
a. eleggere il Consiglio Direttivo
b. approvare il bilancio
c. approvare i regolamenti associativi
d. approvare le modifiche statutarie
e. deliberare lo scioglimento dell'associazione
L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per
l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine
del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea,
o mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.
L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la
maggioranza dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza
dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto
dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Il verbale è tenuto,
a cura del Presidente, nella sede dell’organizzazione. Ogni aderente all’organizzazione
ha diritto di consultare il verbale.
Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole
di almeno tre quarti dei soci. Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne
quelle riguardanti persone.
E’ ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due
soci. Non possono essere delegati membri del Consiglio Direttivo.
Art.16
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da un numero variabile di membri,
scelti tra i soci, con un minimo di tre ed un massimo di undici, eletti dall'Assemblea,
previa determinazione del loro numero.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita.
Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne
è fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che
non siano riservati all'Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a. predisporre il bilancio della associazione.
b. stabilire, nell’ambito delle direttive
dell’Assemblea, l’azione a breve termine dell’Associazione e i piani per l’azione
a medio e lungo termine
c. eseguire le deliberazioni dell’assemblea
d. provvedere all’amministrazione dell’associazione
ed al funzionamento della stessa ed esercitare tutti gli atti che non siano devoluti
all’assemblea
e. coadiuvare il Presidente nell’esercizio
delle sue funzioni
f. proporre l’elenco dei componenti
il Comitato Scientifico
g. determinare i rimborsi spese da
riconoscere al Comitato Scientifico
h. determinare annualmente le quote
associative
i. approvare il programma presentato
dal Comitato Scientifico e verificare periodicamente le stato di realizzazione
j. analizzare i problemi, indicare
gli obiettivi dell’associazione e fornire le direttive generali di attuazione
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei
Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed
è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal vice-Presidente o dal consigliere
più anziano.
Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale redatto
dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Il verbale è conservato,
a cura del Presidente, nella sede dell’organizzazione. Ogni socio ha diritto di
consultare il verbale.
Art.17
Il PRESIDENTE dell'Associazione viene eletto dall’Assemblea tra i
suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Spetta al Presidente:
a. rappresentare l'Associazione e compiere
tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.
b. stipulare le convenzioni e i contratti,
previo consenso del Consiglio Direttivo
c. presiedere e convocare l'Assemblea
e il Consiglio Direttivo, proporre le materie da trattare nelle sedute del Consiglio
stesso, curarne l'ordinato svolgimento e provvedere che le deliberazioni prese vengano
attuate.
d. sovrintendere agli uffici e all’organizzazione
della rete dei volontari e del personale addetto con facoltà di delegare le proprie
funzioni ai membri del Consiglio Direttivo per specifiche materie e per compiti
determinati
e. sottoscrivere il verbale dell’assemblea,
e aver cura che sia custodito presso la sede dell’organizzazione dove può essere
consultato dagli aderenti.
f. vigilare, con la collaborazione
del Consiglio Direttivo, sull’ordinamento e sul funzionamento dei servizi dell’associazione.
Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Un mese prima della scadenza,
il Presidente convoca l’assemblea per le elezioni del nuovo Presidente.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assumendosi tutti i poteri in caso
di sua assenza o impedimento.
TITOLO QUINTO
PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE
Art.18
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento
della propria attività da:
a. quote associative;
b. contributi di soggetti pubblici
e privati;
c. liberalità, donazioni e lasciti
testamentari;
d. rimborsi derivanti da convenzioni;
e. entrate derivanti da attività commerciali
di carattere marginale;
f. beni immobili e mobili;
g. ogni altro tipo di entrata prevista
dalla legge.
Art.19
I proventi derivanti da attività commerciali di carattere marginale sono inseriti
in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle
finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale
Art.20
L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile
successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Art.21
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni
esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti
a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto
dalle legge sulle organizzazioni di volontariato.
TITOLO SESTO
CONVENZIONI
Art.22
Le convenzioni tra l’Associazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti sono
adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’organizzazione
TITOLO SETTIMO
SCIOGLIMENTO
Art.23
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle
operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato
individuate dalla Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.
Art.24
Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui
agli artt. 14 e ss. del codice civile e alla legge 266/91.
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